Art. 16

Offerte anomale

In vigore dal 29 lug 2015
1. La Commissione valuta la congruità delle offerte quando la somma dei punti relativi alle condizioni economiche e quelli del piano di investimento è pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di gara. 2. La Commissione valuta la congruità delle offerte quando la somma dei punteggi dovuti ai criteri di sicurezza e di qualità è pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di gara. 3. La Commissione valuta la congruità delle offerte quando il tasso interno di redditività degli investimenti nel piano industriale di cui all', comma 8, risulta inferiore al 4% in termini reali, al netto delle imposte. 4. La Commissione verifica sistematicamente che il piano industriale sia in accordo con le istruzioni contenute nel bando di gara e i valori utilizzati siano consistenti con la prassi del settore e della regolazione in vigore. 5. Qualora nel piano industriale i costi operativi, i ricavi o la valutazione degli investimenti siano differenti da quelli utilizzati dagli altri concorrenti, o comunque le istruzioni appaiono essere state disattese, e le motivazioni nella nota giustificativa non sembrano chiare o plausibili, la Commissione richiede informazioni aggiuntive applicando il procedimento di verifica delle offerte anomale di cui al comma 7 e, se i valori utilizzati continuano a non essere giustificati, procede all'esclusione dell'offerta. 6. La Commissione ha la facoltà di verificare la congruità dell'offerta quando un punteggio, anche parziale, appaia anormalmente elevato rispetto alle altre offerte. 7. Il procedimento di verifica delle offerte anomale e della loro eventuale esclusione dalla gara avviene secondo le disposizioni degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 8. La Commissione procede ad una verifica rigorosa delle giustificazioni dell'impresa che ha presentato l'offerta anomala, esprimendo un proprio giudizio sulla validità di tali giustificazioni.

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