Art. 17
Monitoraggio degli effetti del decreto e supporto agli Enti locali
In vigore dal 11 feb 2012
1. Ai fini del monitoraggio degli effetti del presente regolamento, tutti i soggetti che agiscono da stazione appaltante, di cui all', comma 1, sono tenuti, entro 60 giorni dall'aggiudicazione della gara, a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento dell'energia i dati significativi con cui si sono aggiudicate le gare, come riportati nello schema in allegato 4. Su richiesta, la stazione appaltante invia il verbale della gara al Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale stipulano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, un apposito protocollo d'intesa con ANCI e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas per porre in essere, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente, specifiche iniziative di sensibilizzazione, informazione ed assistenza agli Enti locali, nonché per istituire un comitato, che può essere allargato anche ad altri soggetti istituzionali, per monitorare lo svolgimento e gli esiti delle gare ed esaminare l'opportunità di eventuali chiarimenti e proposte di modifiche al presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2011-11-12;226#art-17