Art. 8
Oneri da riconoscere all'Ente locale concedente e ai proprietari di impianti
In vigore dal 29 lug 2015
1. I gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all', comma 1, come definito dall'Autorità con le deliberazioni n. 407/2012/R/gas e 230/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. Il 90% del corrispettivo è versato diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara, di cui all', comma 1, come pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e il saldo è versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Il gestore aggiudicatario della gara rimborsa ai gestori uscenti l'importo, comprensivo di interessi, entro 15 giorni dall'atto dell'avvenuta aggiudicazione della gara, con modalità definite dall'Autorità. In caso di ritardato pagamento degli oneri all'ente locale interessato, il gestore uscente dovrà corrispondere altresì gli interessi relativi a tali oneri in ragione del ritardo maturato.
2. Il gestore corrisponde annualmente al soggetto di cui all', comma 5, un corrispettivo pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativi ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal soggetto medesimo e dagli Enti locali concedenti per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio.
3. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali e alle società patrimoniali delle reti che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell'ambito la remunerazione del relativo capitale investito netto che l'Autorità riconosce ai fini tariffari sulla base dei dati relativi alla parte di impianto di loro proprietà, che i proprietari stessi devono fornire al gestore, da inserire nella proposta tariffaria all'Autorità e a condizione che tale parte concorra quindi effettivamente all'ammontare del capitale investito netto di località riconosciuto dall'Autorità.
4. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali una quota parte della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui la rete sia di proprietà dell'Ente locale sia nel caso in cui sia di proprietà del gestore, nonché della relativa quota di ammortamento annuale di cui all', comma 1, lettera d), fino al 10%, come risultato dell'esito della gara.
5. Il gestore è tenuto al pagamento della tassa e/o canone di occupazione del suolo e sottosuolo della porzione di impianto di sua proprietà, a meno che la concessione preveda la devoluzione gratuita all'Ente locale alla sua scadenza.
6. Il gestore è tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all', comma 1, lettera e), come risultato dell'esito di gara; il valore dei relativi titoli di efficienza energetica è corrisposto agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente all'ultimo trascorso. Ciascun anno il gestore anticipa agli Enti locali concedenti una somma pari al valore dei titoli di efficienza degli interventi su cui si è impegnato in sede di gara per l'anno in corso, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorità nell'anno precedente. Qualora l'anno successivo, quando i titoli devono essere presentati al GSE per soddisfare l'impegno preso in sede di gara, il prezzo unitario del titolo stabilito dall'Autorità aumenti, il gestore versa il conguaglio agli Enti locali concedenti; nessun aggiustamento è dovuto nel caso in cui il prezzo unitario diminuisca. A fronte di tali versamenti, i titoli rimangono di proprietà del gestore. A tali titoli è riconosciuta la copertura dei costi prevista dalle normative in materia di efficienza energetica emanate dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità ai sensi dell', comma 4, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nella percentuale del 50%. Tale percentuale sarà innalzata al 100%, qualora i decreti ministeriali, che fisseranno gli obiettivi quantitativi nazionali di efficienza energetica da parte delle imprese di distribuzione del gas per gli anni successivi all'anno 2016, considereranno i titoli offerti in sede di gara contribuire agli impegni presi dall'Italia in sede europea, riducendo il valore degli obiettivi quantitativi nazionali stessi, in modo da non introdurre ulteriori oneri per i clienti gas.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2011-11-12;226#art-8