Art. 7
Giudizio di idoneità al servizio di istituto
In vigore dal 14 ott 2011
1. Il giudizio di idoneità al servizio di istituto di cui all' del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è espresso, per l'allievo vigile del fuoco che abbia superato l'esame teorico-pratico, dal direttore centrale per la formazione, su proposta del direttore della scuola, sulla base delle risultanze delle prove d'esame.
2. Il giudizio di idoneità al servizio di istituto deve essere motivato ed è espresso in relazione alle risultanze degli atti d'ufficio.
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