Art. 7

Giudizio di idoneità al servizio di istituto

In vigore dal 14 ott 2011
1. Il giudizio di idoneità al servizio di istituto di cui all' del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è espresso, per l'allievo vigile del fuoco che abbia superato l'esame teorico-pratico, dal direttore centrale per la formazione, su proposta del direttore della scuola, sulla base delle risultanze delle prove d'esame. 2. Il giudizio di idoneità al servizio di istituto deve essere motivato ed è espresso in relazione alle risultanze degli atti d'ufficio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2011-08-08;160#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Giudizio di idoneità al servizio di istituto (Art. 7 Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonche' i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita' per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo