Art. 4

Prove di verifica periodiche

In vigore dal 14 ott 2011
1. Durante il corso, al fine di verificare il livello di apprendimento raggiunto dagli allievi nelle materie in cui si articola il corso e per verificare contestualmente il regolare svolgimento formativo del corso stesso, gli allievi sono sottoposti a verifiche periodiche, in relazione al programma svolto, mediante la somministrazione di prove scritte, orali e pratiche, anche attraverso test a controllo eventualmente computerizzato. 2. La tipologia e il contenuto delle prove e i criteri di correzione e valutazione sono predisposti e disciplinati con decreto del direttore centrale per la formazione. 3. Il risultato conseguito da ciascun allievo nelle prove di verifica periodiche concorre alla determinazione del voto complessivo finale del periodo di formazione. 4. Le prove di verifica periodiche sono superate con una valutazione non inferiore alla sufficienza. In caso di insufficienza, gli allievi possono ripetere ciascuna prova solo per una volta. 5. La commissione esaminatrice finale, verificate le insufficienze nelle predette prove, provvede ad accertare il raggiungimento delle competenze minime per l'allievo vigile del fuoco che non ha superato la prova di recupero.
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Prove di verifica periodiche (Art. 4 Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonche' i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita' per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo