Art. 5

Esame finale

In vigore dal 14 ott 2011
1. Gli allievi vigili del fuoco, al termine dei primi nove mesi di formazione, sostengono un esame teorico-pratico. 2. L'esame teorico-pratico, disciplinato con decreto del direttore centrale per la formazione, è articolato in un test scritto anche a risposta multipla, e in un percorso operativo di intervento. 3. L'esame finale teorico-pratico si intende superato se l'allievo raggiunge una valutazione sufficiente in entrambe le prove di cui al comma 2. 4. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico-pratico, è ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame. 5. L'allievo può ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico. 6. L'allievo che, fuori dei casi previsti dal comma 4, non si presenti ad una delle prove dell'esame teorico-pratico è considerato rinunciatario e dimesso dal corso. 7. Il voto complessivo finale del corso di formazione è costituito dai risultati dell'esame teorico-pratico, nonché dalla valutazione delle prove di verifica periodiche.
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Esame finale (Art. 5 Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonche' i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita' per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo