Art. 8

Periodo di applicazione pratica

In vigore dal 14 ott 2011
1. L'allievo vigile del fuoco che supera l'esame teorico-pratico e ottiene il giudizio di idoneità al servizio di istituto è avviato all'espletamento del periodo di applicazione pratica, di cui all', comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con la qualifica di vigile del fuoco in prova, presso i Comandi provinciali o gli altri Uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Il periodo di applicazione pratica, della durata di tre mesi, è organizzato con il sistema dell'addestramento e svolto per affiancamento guidato e monitorato. 3. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono disciplinate le modalità di dettaglio inerenti allo svolgimento del periodo di applicazione pratica. 4. Al termine del periodo di applicazione pratica, il vigile del fuoco in prova consegue la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del responsabile del Comando o dell'Ufficio presso cui è applicato. La relazione è costituita da un giudizio sulla condotta complessiva. 5. In caso di valutazione negativa, il vigile del fuoco in prova è ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, sulla base della motivata proposta del responsabile del Comando o dell'Ufficio presso cui è applicato, da formularsi con la relazione di cui al comma 4.
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Periodo di applicazione pratica (Art. 8 Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonche' i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita' per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo