Art. 13
Decorrenza dell'applicazione
In vigore dal 8 ott 2011
1. Ai sensi dell', comma 1 e comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, le disposizioni del presente regolamento si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del regolamento stesso e, ai fini delle procedure di rinnovo dei consigli camerali, limitatamente a quelle avviate successivamente a tale termine.
2. In sede di prima applicazione le organizzazioni sindacali sono esonerate dall'obbligo di deposito degli elenchi cui all', comma 2, per le eventuali procedure avviate fra la data di applicazione di cui al comma 1 del presente articolo ed il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 agosto 2011
Il Ministro: Romani
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 7, foglio n. 95
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2011-08-04;156#art-13