Art. 11
Sostituzione dei consiglieri
In vigore dal 8 ott 2011
1. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, la camera di commercio ne dà immediato avviso al Presidente della giunta regionale che provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione, sulla base delle indicazioni fornite, entro quindici giorni dalla relativa richiesta, dall'organizzazione imprenditoriale o sindacale o dell'associazione dei consumatori che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto, ovvero direttamente se il componente deceduto, dimissionario o decaduto era stato designato ai sensi del comma 6, secondo periodo dell' della legge. Il relativo decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.
2. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del rappresentante designato dalla consulta di cui all', la camera di commercio ne dà immediato avviso al Presidente della giunta regionale e al Presidente della consulta stessa, il quale convoca, entro dieci giorni da tale comunicazione, la consulta stessa ai fini della designazione del nuovo consigliere.
3. Qualora la consulta di cui all' non designi, entro dieci giorni dalla convocazione, il proprio rappresentante, il Presidente della stessa informa il Presidente della giunta regionale, il quale provvede ai sensi dell', comma 6, secondo periodo, della legge.
4. L'organizzazione imprenditoriale o sindacale o l'associazione dei consumatori che non provvedono, entro il termine di cui al comma 1, ad indicare il nominativo del sostituto, vengono escluse dal procedimento e il Presidente della giunta regionale provvede ai sensi del comma 6, dell' della legge.
Storico versioni
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