Art. 3
Modalità di intervento del fondo
In vigore dal 9 lug 2011
1. L'intervento del Fondo è temporaneo e non di controllo e non può superare in ogni caso il 49% del capitale sociale della società destinataria, per un importo complessivo non superiore a 200.000 euro.
2. Qualora la compagine della società destinataria comprenda società finanziarie o altri soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria o investitori istituzionali, la quota di partecipazione del Fondo non potrà superare quella dei soci proponenti che non svolgono attività finanziaria.
3. La durata dell'intervento del Fondo è da 2 a 4 anni, fino ad un massimo di 6 anni, qualora la specificità del progetto lo richieda, previa delibera del Comitato di cui all'.
4. Il progetto della società destinataria deve avere una previsione di redditività ragionevole nel medio-lungo periodo.
5. Le modalità e le condizioni di acquisizione della partecipazione al capitale sociale della società destinataria, della gestione e della successiva cessione della partecipazione a valori di mercato, sono definiti nel contratto tra il soggetto gestore e i soci proponenti.
6. Ai soci proponenti non possono essere richieste garanzie reali a fronte dell'obbligo di riacquisto della partecipazione del Fondo.
7. Qualora i soci proponenti non riacquistino alla scadenza la partecipazione del Fondo, è riservata al soggetto gestore la possibilità di negoziare con terzi la cessione di tale partecipazione.
8. È altresì prevista la possibilità di esercizio del diritto di opzione a favore dei soci proponenti per il riacquisto anticipato della partecipazione del Fondo; analogo diritto di opzione è previsto per la cessione anticipata della partecipazione da parte del Fondo.
9. La remunerazione del Fondo è data dai dividendi sugli utili della società destinataria maturati durante il periodo di partecipazione e spetta al Fondo anche l'eventuale plusvalore derivante dalla cessione della quota di partecipazione.
Storico versioni
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