Art. 1
Definizioni
In vigore dal 9 lug 2011
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha istituito il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate e ne affida la gestione alla Simest SpA, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l', comma 2, lettera h-ter), della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede, tra l'altro, la partecipazione di Simest SpA a società italiane che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento di obiettivi di internazionalizzazione;
Visto l', comma 5, della citata legge n. 100 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che la quota di utili di competenza del Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero dello sviluppo economico) affluisce all'entrata del bilancio dello stato per essere contestualmente riassegnata a un apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano;
Visto l', comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che eleva al 49% il limite massimo di intervento della Simest SpA in caso di investimenti all'estero per attività aggiuntive delle imprese che garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro del commercio internazionale 27 settembre 2007, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2007, registro n. 4, foglio n. 151, con il quale sono stati individuati i progetti da realizzare a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano da finanziare con i residui sugli utili di competenza del Ministero a valere sulle disponibilità finanziarie del cap. 7360 dello stato di previsione del Ministero stesso;
Visto l', lettera b) n. 1, del citato decreto del Ministro del commercio internazionale 27 settembre 2007, che ha previsto la costituzione di un Fondo di Venture capital volto a sostenere la fase di start-up delle PMI per la loro internazionalizzazione per complessivi 4.000.000 di euro;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale e al Ministero delle comunicazioni;
Considerata la necessità di disciplinare le condizioni e modalità di funzionamento del Fondo rotativo, provvedendo ad emanare il decreto previsto dall'articolo 14, comma 4 della citata legge n. 99 del 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 25 novembre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 930 del 18 gennaio 2011;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) «Fondo Start-Up o Fondo»: Fondo rotativo con dotazione iniziale di 4.000.000 di euro, istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate;
b) «Società destinatarie»: imprese di nuova costituzione la cui sede sociale è in Italia o in altro paese dell'Unione europea, appositamente costituite, nella forma di società di capitali, da raggruppamenti di piccole e medie imprese (PMI) o da singole PMI operanti in Italia per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi al di fuori dell'Unione europea;
c) «Piccole e medie imprese (PMI)»: le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
d) «Intervento»: acquisizione da parte della Simest Spa, a valere sul Fondo rotativo - in nome proprio e per conto del Ministero dello sviluppo economico - di una quota non di controllo e temporanea del capitale sociale della società destinataria;
e) «Soggetto gestore»: la Simest SpA, istituita ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2011-03-04;102#art-1