Art. 2
Finalità del fondo rotativo
In vigore dal 9 lug 2011
1. Il Fondo rotativo start-up è finalizzato alla realizzazione di interventi a condizione di mercato per favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione promossi in Paesi al di fuori dell'Unione europea da singole piccole e medie imprese o da loro raggruppamenti, costituiti sotto forma di società di capitali, attraverso la costituzione di un'apposita società con sede in Italia o in altro Paese dell'Unione europea.
2. Al Fondo affluiscono tutti i proventi derivanti dagli impieghi della somma di cui al comma precedente e le somme derivanti dalla cessione delle partecipazioni, secondo quanto previsto dall'.
3. La dotazione iniziale del Fondo, pari a 4.000.000 di euro, è costituita a valere sulle somme già finalizzate specificamente, con il decreto del Ministro del commercio internazionale 27 settembre 2007, alla costituzione di un fondo volto a sostenere la fase di start-up delle PMI.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2011-03-04;102#art-2