Art. 7

Vigilanza e controlli

In vigore dal 9 lug 2011
1. Al fine di valutare l'efficacia degli interventi, il Ministero dello sviluppo economico esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione del Fondo e accerta l'effettiva realizzazione dei progetti approvati anche mediante ispezioni in loco. 2. Eventuali spese relative all'effettuazione dei controlli sono a carico del fondo rotativo nella misura massima del 5% della dotazione del fondo stesso.
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