Art. 4
Costi ammissibili
In vigore dal 10 nov 2010
1. Ai fini degli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammissibili i seguenti costi:
a) spese del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto, comprensivo di quota dei costi imputabili a detto personale rilevati a livello di unità operativa e a livello centralizzato;
b) costo di acquisto o leasing delle strumentazioni e attrezzature di laboratorio e di officina e dei terreni e fabbricati da utilizzare per le attività del progetto, al netto dell'eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall'utilizzo a fini produttivi;
c) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza;
d) altri costi di esercizio (materiali, forniture, etc.) direttamente imputabili all'attività di ricerca.
2. Il costo di collaboratori operanti in coordinamento con l'impresa beneficiaria è ammesso in misura non superiore al 15% dei costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-09-14;173#art-4