Art. 2

Soggetti ammissibili

In vigore dal 10 nov 2010
1. Agli interventi di cui alla legge n. 808 del 1985 sono ammesse le imprese che operano in Italia esercitando prevalentemente attività industriale nel settore aerospaziale. 2. Il possesso del requisito di cui al comma 1 sussiste per le imprese che, nei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione agli interventi, abbiano conseguito un fatturato medio determinato per oltre il 50% - ovvero il 25% per le PMI - da attività di costruzione, trasformazione e manutenzione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici e parti degli stessi. 3. Per le imprese o rami di azienda derivanti da imprese preesistenti, il possesso del requisito viene verificato facendo riferimento al fatturato risultante dai bilanci, anche idoneamente riclassificati, delle medesime imprese preesistenti. 4. L'ammissione agli interventi può essere richiesta anche da più imprese comunque associate sia per il singolo progetto sia in generale in rete. 5. Sono escluse dall'ammissione degli interventi le imprese in difficoltà a norma della comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02, recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà».
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