Art. 9

Notifiche e comunicazioni alla Commissione europea

In vigore dal 10 nov 2010
1. I progetti favorevolmente valutati dal Comitato - preventivamente all'emanazione del provvedimento di concessione di finanziamento agevolato o di anticipi rimborsabili - sono notificati o comunicati da parte della Direzione generale alla Commissione europea, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia. 2. Sono oggetto di notifica individuale: a) per le misure che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008, tutti i casi notificati alla Commissione in base a un obbligo di notifica individuale dell'aiuto come previsto dal regolamento generale di esenzione per categoria; b) per le misure che rientrano nel campo di applicazione della comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01, del 30 dicembre 2006, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, gli aiuti al progetto e agli studi di fattibilità di importo superiore - per impresa, per progetto/studio di fattibilità - rispettivamente a: 20 milioni di euro se il progetto è prevalentemente di ricerca fondamentale; 10 milioni di euro se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale; 7,5 milioni di euro per gli altri progetti. 3. Gli aiuti non soggetti a notifica individuale il cui importo ecceda 3 milioni di euro sono comunicati alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dalla emanazione del provvedimento di concessione, secondo le modalità previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. 4. La Direzione generale trasmette alla Commissione europea relazioni annuali relative ai progetti di cui al comma 1 contenenti informazioni su: a) i settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti; b) l'importo dell'aiuto per beneficiario; c) l'intensità dell'aiuto; d) l'effetto di incentivazione.
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