Art. 7
Prescrizioni per il costruttore del sistema
In vigore dal 24 set 2010
1. Ogni sistema omologato riporta il marchio dell'omologazione di base conseguita, omettendo le eventuali estensioni, chiaramente leggibile ed indelebile, di cui all', comma 4. Tale marchio va apposto direttamente su ogni singolo disco freni componente il sistema.
2. Il costruttore correda ogni singola unità prodotta con le prescrizioni per l'installazione, di cui all', comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
3. Ogni singolo sistema prodotto è corredato con le informazioni di uso e installazione dello stesso, destinate all'utilizzatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2010-08-05;148#art-7