Art. 8
Conformità della produzione
In vigore dal 24 set 2010
1. Gli impianti di produzione dei sistemi sono soggetti al controllo del sistema di verifica della conformità della produzione, prevista dal decreto dirigenziale 21 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107, S.O.
2. I sistemi omologati sono realizzati in modo da risultare conformi al tipo omologato.
3. La Direzione generale della motorizzazione può procedere a qualsiasi prova prescritta nel regolamento, nell'ambito della verifica:
a) della conformità della produzione del sistema;
b) delle procedure per la valutazione della durabilità del sistema.
4. L'omologazione accordata per un tipo di sistema è revocata se non vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2010-08-05;148#art-8