Art. 5
Prescrizioni per l'installazione dei sistemi sui veicoli
In vigore dal 24 set 2010
1. Gli Uffici della motorizzazione civile, a richiesta dell'utenza, procedono alla visita sui singoli veicoli per verificare la conformità del sistema installato al tipo omologato.
2. L'installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica l'osservanza delle disposizioni di installazione previste dal costruttore, ovvero, nei casi previsti all', comma 3, dal costruttore del veicolo. La dichiarazione è redatta secondo il modello riportato in allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2010-08-05;148#art-5