Art. 2

Definizioni

In vigore dal 24 set 2010
1. Ai fini del regolamento si definiscono quali: a) «sistema» dischi freno l'insieme costituito dai dischi freno ed, eventualmente, da uno o più dei seguenti elementi: 1) pinze freni; 2) guarnizioni; 3) adattatore pinze; 4) tubazione di collegamento; 5) sensori, che presentano caratteristiche diverse, nei materiali utilizzati o sono di forma o grandezza diversa o, ancora, sono combinati in modo diverso, dai corrispondenti elementi dell'impianto frenante originario del veicolo; b) «costruttore», il produttore di un sistema dischi freno; c) «tipo di veicolo per quanto riguarda l'impianto di frenatura, così come definito dalla direttiva 71/320/CEE; d) «campo d'impiego» i tipi di veicoli sui quali il sistema dischi freno può essere installato.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento recante sistemi dischi freni per autovetture.) — Testo vigente | Portale Normativo