Art. 2
2 / 9Definizioni
In vigore dal 24 set 2010
1. Ai fini del regolamento si definiscono quali:
a) «sistema» dischi freno l'insieme costituito dai dischi freno ed, eventualmente, da uno o più dei seguenti elementi:
1) pinze freni;
2) guarnizioni;
3) adattatore pinze;
4) tubazione di collegamento;
5) sensori,
che presentano caratteristiche diverse, nei materiali utilizzati o sono di forma o grandezza diversa o, ancora, sono combinati in modo diverso, dai corrispondenti elementi dell'impianto frenante originario del veicolo;
b) «costruttore», il produttore di un sistema dischi freno;
c) «tipo di veicolo per quanto riguarda l'impianto di frenatura, così come definito dalla direttiva 71/320/CEE;
d) «campo d'impiego» i tipi di veicoli sui quali il sistema dischi freno può essere installato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2010-08-05;148#art-2