Art. 27
Collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 9 set 2010
1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro, è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 o, comunque, in possesso di adeguati titoli e di specifica professionalità.
2. Due membri effettivi e due membri supplenti sono scelti dal Ministro; un membro effettivo ed un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti effettivi designano, al loro interno e nella prima riunione, il presidente del collegio dei revisori dei conti. In caso di rinuncia o di cessazione di un membro, il nuovo nominato scade con quelli in carica.
3. I revisori dei conti rimangono in carica per tre esercizi finanziari e sono confermabili per un ulteriore triennio.
4. Il collegio dei revisori dei conti effettua le verifiche di regolarità amministrativa e contabile a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5. Il collegio svolge, altresì, i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori dei conti esprime parere sul programma, sulle variazioni e sul conto consuntivo.
6. Il collegio si riunisce normalmente una volta ogni tre mesi e tutte le volte che il suo presidente lo ritenga opportuno in relazione alle attività da svolgere. Le riunioni si svolgono su iniziativa del presidente del collegio dei revisori, al quale compete la convocazione, ovvero quando ne facciano richiesta congiuntamente gli altri due componenti.
7. Le riunioni del collegio devono essere verbalizzate; copia dei verbali deve essere trasmessa al dirigente della Scuola. Il collegio può deliberare l'inoltro dei verbali stessi al consiglio di amministrazione, con contestuale comunicazione al dirigente della Scuola.
8. I revisori dei conti possono procedere anche individualmente, previa comunicazione al presidente, a verifiche e ad operazioni di riscontro, nell'ambito dei programmi di attività concordati collegialmente. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore può prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili della Scuola.
9. I revisori supplenti intervengono alle riunioni del collegio dei revisori dei conti solo in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.
10. I revisori dei conti possono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione.
11. Ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
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