Art. 26
Finanziamenti
In vigore dal 9 set 2010
1. Per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, incluse quelle relative al personale, la Scuola si avvale di:
a) contributo dello Stato di cui all', lettera B) della citata legge 3 agosto 2009, n. 115;
b) contributo degli enti locali di cui all', commi 2 e 3, della citata legge 3 agosto 2009, n. 115;
c) contributo delle Comunità europee commisurato alla presenza di alunni della categoria I;
d) proventi derivanti da tasse scolastiche;
e) contributi degli enti pubblici e privati con i quali la Scuola ha concluso accordi;
f) eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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