Art. 26

Finanziamenti

In vigore dal 9 set 2010
1. Per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, incluse quelle relative al personale, la Scuola si avvale di: a) contributo dello Stato di cui all', lettera B) della citata legge 3 agosto 2009, n. 115; b) contributo degli enti locali di cui all', commi 2 e 3, della citata legge 3 agosto 2009, n. 115; c) contributo delle Comunità europee commisurato alla presenza di alunni della categoria I; d) proventi derivanti da tasse scolastiche; e) contributi degli enti pubblici e privati con i quali la Scuola ha concluso accordi; f) eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni.
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Finanziamenti (Art. 26 Regolamento amministrativo della Scuola per l'Europa di Parma.) — Testo vigente | Portale Normativo