Art. 25
Gestione contabile
In vigore dal 9 set 2010
1. L'attività finanziaria della Scuola si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale di seguito denominato «programma» predisposto dal dirigente della Scuola coadiuvato dal segretario capo e proposto dal comitato tecnico-scientifico, con il parere di regolarità contabile del collegio dei revisori dei conti, entro il 15 novembre al consiglio di amministrazione. La relativa delibera è adottata dal consiglio di amministrazione entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
2. Nel programma sono indicate tutte le entrate aggregate in base alla loro provenienza, nonché gli stanziamenti di spesa occorrenti per far fronte alle esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per l'erogazione dei compensi spettanti al personale dipendente per effetto delle norme contrattuali e/o disposizioni di legge, per sostenere le spese di investimento e per la realizzazione di singoli progetti. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate.
3. Nel programma è iscritto, come prima posta di entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio che precede quello di riferimento. Al programma è allegata la tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione.
4. Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva il cui ammontare non deve essere superiore al 5% delle spese di funzionamento iscritte nel programma.
5. L'approvazione del programma comporta l'autorizzazione all'accertamento delle entrate e all'assunzione degli impegni ivi previsti.
6. Le entrate accertate, ma non riscosse, durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell'esercizio stesso costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.
7. Il programma è affisso all'albo della Scuola entro 15 giorni dalla sua approvazione ed inserito nell'apposito sito web della Scuola.
8. Entro il 30 giugno il consiglio di amministrazione verifica le disponibilità finanziarie della Scuola e lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare le modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente.
9. Fatti salvi casi eccezionali da motivare, durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma.
10. Il patrimonio della Scuola è costituito da beni immobili e mobili, secondo le norme del Codice Civile. I beni sono individuati e descritti negli inventari. La Scuola può acquistare o alienare beni mobili e immobili.
11. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli enti locali, concessi in uso alla Scuola e iscritti in distinti inventari, si applicano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.
12. Le risorse finanziarie sono assegnate dallo Stato alla Scuola, in osservanza del decreto ministeriale 1° marzo 2007, n. 21, senza vincolo di destinazione e con l'obiettivo prioritario dello svolgimento dei compiti istituzionali propri della Scuola.
13. La Scuola provvede alla autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti da entrate proprie o da finanziamenti dello Stato, delle regioni, degli enti locali o di altri enti o soggetti pubblici e privati sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.
14. La gestione finanziaria della Scuola si realizza in termini di competenza e di cassa e risponde ai principi di annualità, trasparenza, universalità, integrità, unità, veridicità. È vietata la gestione di fondi fuori dal programma.
15. L'unità temporale della gestione contabile della Scuola è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
16. Il conto consuntivo è predisposto dal segretario capo entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all'esame del collegio dei revisori dei conti unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione della Scuola e i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto dal comitato tecnico-scientifico, entro il 30 aprile, all'approvazione del consiglio di amministrazione.
17. Per ogni altro aspetto connesso alla gestione amministrativo-contabile della Scuola si rinvia al contenuto del regolamento di cui al decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.
18. L'Amministrazione centrale del Ministero vigilante fornisce alla Scuola, anche sulla base di indicazioni generali, assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile.
19. Il documento contabile annuale, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo sono trasmessi entro dieci giorni dalla deliberazione da parte del consiglio di amministrazione alla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero vigilante ed a quello dell'economia e delle finanze, corredato della relativa documentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2010-06-18;138#art-25