Art. 24

Trattamento economico

In vigore dal 9 set 2010
1. Il trattamento economico annuo procapite, espresso in euro, è corrisposto in dodici mensilità ed è comprensivo della tredicesima mensilità. 2. Gli importi comprendono anche il compenso per la sostituzione di docenti che si assentano per un periodo inferiore a 6 giorni, nonché tutte le attività connesse all'esercizio della funzione docente, ivi compresa l'attività di aggiornamento, di assistenza e sorveglianza degli alunni. Non rientrano nel limite dell'onnicomprensività i compensi dovuti per lo svolgimento di eventuali incarichi aggiuntivi individuati dal comitato tecnico-scientifico ed autorizzati dal consiglio di amministrazione i quali dovranno essere formalmente attribuiti dal dirigente, su proposta dello stesso. 3. Il trattamento economico di cui al comma 2 si intende al lordo delle trattenute a carico del dipendente, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e degli oneri riflessi a carico dello Stato. 4. Non sono applicabili aumenti retributivi differenziati in ragione della anzianità maturata. 5. Al personale è corrisposto, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni. 6. Ai docenti di madre lingua straniera, qualora non residenti in Italia, è riconosciuta per una sola volta anche un'indennità di prima sistemazione, ai sensi dell', comma 11, della legge 3 agosto 2009, n. 115. 7. Ai sensi dell', comma 11, della legge 3 agosto 2009, n. 115, la corresponsione della retribuzione di cui al punto 1 non dà titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Resta fermo il riconoscimento ai soli fini giuridici e del trattamento di quiescenza e previdenza, del periodo di servizio prestato presso la Scuola. 8. Per il personale aggiuntivo di cui all', lettera c), nonché per il personale al quale è richiesta una prestazione con impegno orario inferiore all'orario di cattedra completo, o che sostituisce personale assente per periodi superiori a 6 giorni, il trattamento economico è stabilito dal contratto di prestazione d'opera. La retribuzione spettante, commisurata alla prestazione dovuta, è determinata, su proposta del dirigente della Scuola, dal consiglio di amministrazione in misura proporzionale al trattamento economico previsto per il personale docente in servizio nella Scuola e, specificatamente, nella Scuola materna.
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Trattamento economico (Art. 24 Regolamento amministrativo della Scuola per l'Europa di Parma.) — Testo vigente | Portale Normativo