Art. 3

Rilascio dell' autorizzazione

In vigore dal 25 mag 2010
1. L'Ufficio delle dogane territorialmente competente, effettuata la verifica dell'istanza di cui all', promuove per il tramite della Direzione regionale sovraordinata l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante da parte dell'Area centrale tecnologie per l'innovazione sugli aspetti informatici e di connessione relativi all'attivazione e gestione del sistema. La sperimentazione del sistema informatizzato, in parallelo alla procedura ordinaria, dovrà concludersi entro sei mesi dal ricevimento dell'istanza. 2. Si prescinde dalla sperimentazione qualora si tratti di stabilimento nel quale il programma informatizzato oggetto dell'istanza sia stato già attivato da almeno sei mesi dalla data della richiesta, fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui all', nell'ambito del programma sperimentale condotto dall'Agenzia delle dogane. 3. Conclusi gli adempimenti propedeutici di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente rilascia, ove nulla osti, l'autorizzazione all'impiego della procedura di cui all'.
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Rilascio dell' autorizzazione (Art. 3 Regolamento concernente il sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.) — Testo vigente | Portale Normativo