Art. 4

Adempimenti del depositario autorizzato

In vigore dal 25 mag 2010
1. Il depositario, autorizzato ai sensi dell', comma 3, assume la piena responsabilità delle operazioni di rilevanza fiscale contenute nella dichiarazione di programma giornaliero di lavorazione che si impegna a comunicare all'Ufficio delle dogane territorialmente competente entro le ore 17 del giorno precedente all'inizio delle operazioni. Eventuali variazioni al programma giornaliero sono comunicate, al più tardi, un'ora prima dell'inizio delle operazioni oggetto di variazione. Per le estrazioni a mezzo autobotti nel programma giornaliero non è necessario riportare il dettaglio della singola estrazione. Analoga responsabilità è assunta in carico dal depositario autorizzato per tutti gli altri dati ed eventi operativi, rilevanti ai fini delle accise, registrati nel sistema informatico. 2. Il depositario autorizzato è tenuto a conservare per due mesi i campioni delle partite di prodotti accertate, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle dogane. Qualora l'Ufficio delle dogane territorialmente competente abbia provveduto a prelevare un campione e ad inviarlo in analisi al competente Laboratorio chimico specializzato, il depositario è tenuto a conservare i restanti esemplari del campione fino alla conclusione dell'accertamento analitico ivi comprese eventuali revisioni di analisi. 3. Presso i depositi fiscali autorizzati è eseguito una volta l'anno l'inventario ordinario fisico delle giacenze e, in particolare, l'inventario delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, per il calcolo delle perdite di lavorazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-10-29;169#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Adempimenti del depositario autorizzato (Art. 4 Regolamento concernente il sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.) — Testo vigente | Portale Normativo