Art. 1
Definizione del regime
In vigore dal 25 mag 2010
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, d'ora in poi denominato Testo unico, ed in particolare l', che stabilisce le condizioni per il regime del deposito fiscale dei prodotti sottoposti ad accisa, l'articolo 18, relativo all'individuazione dei poteri e dei compiti di controllo attribuiti agli uffici e ai funzionari dell'amministrazione finanziaria nonché dalla vigente normativa sulla vigilanza permanente presso gli impianti di produzione di prodotti energetici;
Visto l'articolo 23 del Testo unico con il quale si stabilisce che l'amministrazione finanziaria, allo scopo di verificare il rispetto delle norme stabilite in materia di produzione, deposito, trasformazione e impiego di prodotti energetici, può prescrivere l'installazione nei depositi fiscali di prodotti energetici di strumenti e apparecchiature per la misura, anche con l'impiego di tecniche telematiche e informatiche, delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti;
Visto l'articolo 67 del Testo unico che prevede che le norme regolamentari per l'applicazione dello stesso Testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, che stabilisce, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione;
Visto l', comma 3, del decreto ministeriale 18 settembre 1997, n. 383, concernente le norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono;
Visto l'accordo siglato tra l'Amministrazione finanziaria e le associazioni di categoria in data 13 aprile 1993 per l'inizio della sperimentazione nelle raffinerie e negli stabilimenti di produzione di oli minerali di un nuovo sistema informatizzato del processo di gestione delle operazioni di movimentazione delle materie prime e dei prodotti finiti in tempo reale, denominato Infoil;
Considerata la sperimentazione svolta nelle raffinerie e negli stabilimenti di produzione di oli minerali del sistema Infoil;
Considerato che tale sistema ha come scopo quello di snellire e semplificare i controlli fiscali svolti nelle operazioni di movimentazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti senza compromettere la correttezza, la completezza e la tempestività delle informazioni aventi rilevanza fiscale;
Ritenuta la necessità di disciplinare, dopo il completamento della sperimentazione, le modalità per l'adesione al nuovo sistema di controllo;
Vista la positiva valutazione espressa dal Comando generale della Guardia di finanza;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009, n. 1483/09;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-12700/UCL del 23 settembre 2009;
Adotta
il presente regolamento:
Definizione del regime
1. Nelle raffinerie, negli stabilimenti di produzione e negli impianti petrolchimici, nei quali i prodotti energetici sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i «trattamenti definiti» previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, i dati necessari per la determinazione quantitativa e qualitativa dei prodotti sono rilevati direttamente dal depositario autorizzato, qualora disponga di un idoneo sistema informatizzato di controllo dei dati medesimi, che consenta la connessione al sistema stesso da parte dell' Agenzia delle dogane in modo autonomo e diretto.
2. È ritenuto idoneo un sistema informatizzato di controllo in grado di:
a) rilevare in modo automatico a distanza, attraverso misurazione diretta, i livelli dei serbatoi e le temperature dei prodotti;
b) registrare le quantità introdotte ed estratte, e la relativa densità, rilevate anche attraverso misurazione indiretta.
3. Il rilevamento del dato della densità dei prodotti finiti ottenuti negli stabilimenti di produzione è effettuato dal depositario autorizzato attraverso il prelievo sistematico di campioni, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle dogane.
4. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta afferente i prodotti ottenuti negli impianti di lavorazione sono effettuati dall'Ufficio delle dogane territorialmente competente avvalendosi dei dati forniti dal sistema informatizzato, secondo le modalità stabilite dalla stessa Agenzia delle dogane.
5. Negli impianti di produzione, i prodotti già accertati che residuano al termine delle operazioni di estrazione da un serbatoio sono reimmessi nel ciclo produttivo promiscuamente con materie prime, semilavorati o con altri componenti anche per la preparazione di altro prodotto. L'effettuazione di tali operazioni comporta, conformemente alla previsione dell', comma 3, del decreto ministeriale 18 settembre 1997, n. 383, l'annullamento del carico d'imposta relativo al prodotto residuo del serbatoio.
6. Le eventuali differenze tra le risultanze contabili, i dati forniti dal sistema informatizzato e quelli rilevati manualmente in misura superiore a quanto consentito, dovranno essere giustificate dal depositario autorizzato e, in mancanza di ciò, troveranno applicazione le vigenti disposizioni sanzionatorie in materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-10-29;169#art-1