Art. 2
Inoltro delle istanze
In vigore dal 25 mag 2010
1. Il depositario che intende avvalersi della procedura di cui all', comma 1, presenta apposita istanza direttamente all'Ufficio delle dogane territorialmente competente. L'istanza contiene, oltre agli elementi identificativi del deposito fiscale, le seguenti informazioni:
a) caratteristiche tecniche, funzionali ed operative del sistema informatico al quale l'ufficio dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente accede direttamente con terminale collegato a livello locale;
b) caratteristiche tecniche e dislocazione degli strumenti per la rilevazione automatica a distanza dei livelli dei serbatoi e delle temperature dei prodotti, nonché modalità utilizzate per la misurazione indiretta delle quantità e della densità, con l'indicazione dei punti di connessione al sistema informatizzato per la rilevazione autonoma e diretta delle misure da parte dell'Agenzia delle dogane;
c) tipologia dei dati operativi, contabili e di controllo che il sistema informatico è in grado di rilevare, registrare e storicizzare;
d) modalità di tenuta degli adempimenti contabili ed amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti, ovvero della loro tenuta in modo informatico;
e) modalità di redazione dei bilanci di materia e di energia.
2. Le funzioni e i dati elementari di interesse fiscale che dovranno essere resi disponibili alla Agenzia delle dogane e le relative modalità di trasmissione per il tramite del sistema telematico doganale, le metodologie operative di controllo, nonché le caratteristiche tecniche minime e la dislocazione degli strumenti di controllo, sono stabiliti dall'Agenzia delle dogane.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-10-29;169#art-2