Art. 4
Norme finali
In vigore dal 13 ott 2009
1. Le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione e l'utilizzo delle autoambulanze, nonché la documentazione da tenere a bordo delle stesse al fine di consentire i necessari controlli su strada, sono stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2009-09-01;137#art-4