Art. 4 · Norme finali

Art. 4

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Norme finali

In vigore dal 13 ott 2009
1. Le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione e l'utilizzo delle autoambulanze, nonché la documentazione da tenere a bordo delle stesse al fine di consentire i necessari controlli su strada, sono stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2009-09-01;137#art-4