Art. 3

Utilizzo delle autoambulanze

In vigore dal 13 ott 2009
1. Le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio: a) dagli enti pubblici, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali e per la tutela del diritto alla salute ed alla integrità fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative; b) dalle imprese, per l'esercizio della propria attività principale, diversa da quella di trasporto, e per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative; c) dalle altre collettività, per il perseguimento dei propri scopi sociali, la tutela della salute e dell'integrità fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative. 2. Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente sono utilizzate dagli enti pubblici, dalle imprese e dalle altre collettività per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto previsto dall', comma 2. 3. I soggetti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, possono utilizzare altresì i veicoli di cui all', comma 4, per la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei: a) guasto meccanico, furto o incendio; b) caso fortuito o forza maggiore. L'autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2009-09-01;137#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo