Art. 2

Immatricolazione delle autoambulanze

In vigore dal 13 ott 2009
1. Ai sensi dell'articolo 82, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro. 2. Ai sensi dell'articolo 85, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dell'articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, le autoambulanze sono immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la carta di circolazione è rilasciata esclusivamente a nome di enti pubblici, di imprese e di altre collettività, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 91 e 93 del decreto legislativo n. 285 del 1992. 4. Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono messe a disposizione dal locatore, dietro corrispettivo, per la temporanea sostituzione di autoambulanze già in disponibilità del locatario.
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