Art. 9

Trasferimenti

In vigore dal 31 ott 2009
1. In caso di variazione del professionista presso cui è svolto il tirocinio, il praticante comunica entro quindici giorni al Consiglio dell'ordine la variazione intervenuta, allegando: a) la dichiarazione di cui alla lettera g), comma 1, dell' rilasciata dal nuovo professionista; b) l'attestazione di avvenuta cessazione del tirocinio predisposta a cura del professionista presso il quale il tirocinio è stato svolto; c) il libretto del tirocinio debitamente compilato fino alla data di variazione e sottoscritto ai sensi dell'. 2. La mancata comunicazione di cui al comma 1, ovvero il mancato rispetto dei termini ivi previsti, viene valutata dal Consiglio dell'ordine ai fini sanzionatori ai sensi dell'. 3. Qualora il professionista presso il quale il praticante intende continuare il periodo di tirocinio sia iscritto in un Ordine territoriale diverso da quello nel quale risulta iscritto il praticante, quest'ultimo chiede di essere iscritto nel registro del tirocinio tenuto dall'Ordine territoriale presso il quale è iscritto il professionista. 4. Nel caso previsto al comma 3, la domanda di trasferimento è rivolta congiuntamente ai Consigli degli ordini territoriali interessati nei termini previsti al comma 1. La domanda rivolta all'Ordine ricevente il trasferimento è corredata dai documenti indicati nelle lettere b), c) e d), del comma 1 dell', ovvero dalle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da un certificato del Consiglio dell'ordine territoriale di provenienza, dal quale risulti che nulla osta al trasferimento previa verifica del periodo di tirocinio svolto ai sensi del comma 5 dell'. 5. Nel caso di accoglimento della domanda di trasferimento, il praticante è iscritto nel registro del tirocinio, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione. 6. Si applicano alle domande di trasferimento le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 dell'.
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