Art. 7
Modalità di iscrizione nel registro del tirocinio
In vigore dal 31 ott 2009
1. La domanda per l'iscrizione nel registro del tirocinio è presentata al Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è iscritto il professionista presso il quale è svolto il tirocinio e ad essa sono allegati:
a) il certificato di nascita;
b) il certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;
c) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla competente procura della Repubblica presso il tribunale;
d) il certificato comprovante il godimento del pieno esercizio dei diritti civili;
e) il certificato attestante il conseguimento del titolo di studio previsto dall'articolo 40, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 139 del 2005;
f) la dichiarazione di elezione del domicilio;
g) la dichiarazione del professionista che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio, ne dia attestazione con indicazione della data di inizio del tirocinio, degli orari di frequenza giornaliera dello studio, nonché del normale orario di funzionamento dello studio;
h) la dichiarazione del praticante in merito all'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro in corso all'atto dell'iscrizione nel registro del tirocinio con indicazione dei relativi orari;
i) una dichiarazione del professionista di impegno deontologico alla formazione del tirocinante.
2. Le certificazioni richieste possono essere sostituite con le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal tirocinante e contenere l'elenco dei documenti ad essa allegati.
3. Il praticante deve comunicare al Consiglio dell'ordine territoriale, entro 15 giorni, ogni variazione dei dati di cui ai punti f), g) e h) del comma 1.
4. Il Consiglio dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda di iscrizione al registro del tirocinio entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.
5. Si applicano per le deliberazioni sulle domande di iscrizione nel registro le norme di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 139 del 2005.
6. Il provvedimento di iscrizione nel registro è comunicato, a cura del Consiglio dell'ordine, anche al professionista presso il cui studio il tirocinio viene svolto.
Storico versioni
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