Art. 5
Registro dei tirocinanti
In vigore dal 31 ott 2009
1. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, e svolgono il tirocinio previsto dall', sono iscritti nel registro del tirocinio, sezione «tirocinanti commercialisti», tenuto dal Consiglio dell'ordine territoriale nella cui circoscrizione è iscritto il dottore commercialista o il ragioniere commercialista presso il quale è svolto il tirocinio.
2. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al comma 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, e svolgono il tirocinio previsto dall', sono iscritti nel registro del tirocinio, sezione «esperti contabili», tenuto dal Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è iscritto il dottore commercialista, il ragioniere commercialista o l'esperto contabile presso il quale è svolto il tirocinio.
3. Ciascuna delle due sezioni del registro del tirocinio contiene:
a) le generalità complete dei tirocinanti;
b) l'indicazione della data di inizio del tirocinio;
c) l'indicazione dello studio professionale presso il quale è svolto il tirocinio e gli eventuali cambiamenti intervenuti;
d) l'indicazione dei trasferimenti presso altri ordini;
e) l'indicazione delle sospensioni;
f) l'indicazione delle cancellazioni;
g) l'indicazione dei provvedimenti disciplinari irrogati;
h) qualsiasi altra informazione che il Consiglio dell'ordine ritiene opportuna.
4. Ciascun ordine territoriale stabilisce la tassa per l'iscrizione nel registro del tirocinio, nel rispetto dei limiti massimi fissati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Storico versioni
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