Art. 2
Adempimenti dei Consigli degli ordini territoriali
In vigore dal 31 ott 2009
1. I Consigli degli ordini territoriali accertano e promuovono la disponibilità degli iscritti ad accogliere nei propri studi i soggetti che, in possesso di uno dei titoli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, intendono svolgere il tirocinio professionale.
2. I dottori commercialisti, i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili iscritti nell'albo sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici.
3. Ogni professionista può accogliere nel proprio studio un numero massimo di due tirocinanti, salva la facoltà degli ordini territoriali di autorizzare la frequenza di un terzo praticante in casi particolari idoneamente documentati in relazione all'organizzazione dello studio ed alle sue effettive capacità di provvedere alle esigenze formative del praticante.
4. I Consigli degli ordini territoriali vigilano sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti.
5. I Consigli degli ordini territoriali esplicano i propri compiti di vigilanza con i mezzi ritenuti più opportuni quali la verifica del libretto del tirocinio, nonché colloqui periodici, anche a campione.
Storico versioni
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