Art. 8

Elenco dei professionisti

In vigore dal 22 ago 2009
1. Presso il Consiglio nazionale è istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco è indicata la sezione dell'albo alla quale sono iscritti i professionisti. 2. Tale elenco è aggiornato annualmente su designazione dei Consigli provinciali dell'ordine, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende dottori agronomi e forestali che esercitino la professione da almeno sette anni. 3. Per ogni Consiglio provinciale, l'elenco deve comprendere un numero di professionisti sufficiente a coprire le due sezioni in cui l'albo è stato suddiviso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»; 4. Copia dell'elenco è trasmessa ad ogni Consiglio provinciale dell'ordine. 5. Al Consiglio nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del Consiglio provinciale dell'ordine cui è iscritto il professionista di cui al comma 1.
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