Art. 4

Vigilanza sugli esami

In vigore dal 22 ago 2009
1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all' in conformità alle disposizioni contenute nella legge 7 gennaio 1976, n. 3, come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 152.
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Vigilanza sugli esami (Art. 4 Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio delle professioni di dottore agronomo e di dottore forestale.) — Testo vigente | Portale Normativo