Art. 1

Definizioni

In vigore dal 22 ago 2009
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; Visto l' del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 che, in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale; Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 che, in regime di stabilimento, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento a scelta del richiedente; Visti, in particolare, gli del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, secondo i quali sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2009 e recepite le osservazioni formulate nel suddetto parere, ad eccezione di quella concernente l', comma 2, nella considerazione che la norma non pregiudica la competenza tecnica degli esaminatori, in quanto tende a garantire, in fase di iniziale applicazione, la possibilità di comporre la commissione esaminatrice anche in mancanza di professionisti iscritti da almeno otto anni nella sezione B dell'albo; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4760 del 22 giugno 2009); Adotta il seguente regolamento: . Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; b) «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento adottato dal Direttore generale della Giustizia civile presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; c) «richiedente», il professionista che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nella ipotesi di cui all', comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; d) «Consiglio nazionale», il Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2009-07-02;110#art-1

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