Art. 12
Delibera di iscrizione
In vigore dal 22 ago 2009
1. Il Presidente del Consiglio nazionale provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.
3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato. La segreteria del Consiglio provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al Consiglio provinciale dell'ordine presso di cui questo è iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2009-07-02;110#art-12