Art. 12

Delibera di iscrizione

In vigore dal 22 ago 2009
1. Il Presidente del Consiglio nazionale provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda. 2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale. 3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato. La segreteria del Consiglio provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al Consiglio provinciale dell'ordine presso di cui questo è iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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Delibera di iscrizione (Art. 12 Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio delle professioni di dottore agronomo e di dottore forestale.) — Testo vigente | Portale Normativo