Art. 16
Sospensione dal registro dei tirocinanti
In vigore dal 22 ago 2009
1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all', comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.
2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti è comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 luglio 2009
Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 358
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2009-07-02;110#art-16