Art. 10

Registro dei tirocinanti

In vigore dal 22 ago 2009
1. Coloro che, muniti del decreto di riconoscimento, intendono svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale. 2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati: a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale; b) la sezione dell'Albo nella quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione; c) gli estremi del decreto di riconoscimento; d) la data di decorrenza dell'iscrizione; e) il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, la sezione dell'Albo di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'; f) gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio; g) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio; h) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio; i) la data della cancellazione con relativa motivazione.
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Registro dei tirocinanti (Art. 10 Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio delle professioni di dottore agronomo e di dottore forestale.) — Testo vigente | Portale Normativo