Art. 6
Presidente del Comitato
In vigore dal 1 apr 2009
1. Il presidente del Comitato adotta i provvedimenti di urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Comitato nella prima seduta.
2. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2009-01-30;19#art-6