Art. 2

Limiti di intervento del Fondo

In vigore dal 13 mar 2015
1. Il Fondo risarcisce il danno patrimoniale arrecato dal mediatore, o dai mediatori solidalmente responsabili, relativamente all'anno in cui il sinistro è accaduto, secondo i seguenti limiti: a) il massimale minimo della polizza nella misura determinata secondo le previsioni degli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, del codice; b) il doppio del massimale minimo della medesima polizza determinato globalmente per tutti i sinistri provocati dai mediatori solidalmente responsabili, ai sensi dell'articolo 110, comma 3 e 112, comma 3, del codice. 2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, i risarcimenti sono liquidati secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute al Fondo. 3. Fermi i limiti d'importo indicati al comma 1, il Fondo risarcisce gli aventi causa dell'assicurato o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione esclusivamente per il diritto che l'assicurato o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione poteva far valere nei confronti del Fondo. Il Fondo oppone a tali aventi causa le stesse eccezioni opponibili all'assicurato o all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 4. La garanzia del Fondo ha ruolo sussidiario e interviene per il mancato indennizzo previsto dalla polizza ai sensi dell'articolo 115 del codice.

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urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2009-01-30;19#art-2

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