Art. 5

Funzioni del Comitato

In vigore dal 13 mar 2015
1. Il Comitato: a) adotta gli atti di amministrazione affidando le attività conseguenti alla CONSAP sulla base di apposito atto convenzionale a titolo oneroso che disciplina tutti i servizi forniti dalla CONSAP medesima, ivi compresa la tenuta della contabilità, dei libri e della corrispondenza e la conservazione degli atti e dei documenti relativi alla gestione; a-bis) determina in via generale i documenti e gli atti che i danneggiati devono produrre per l'esame della richiesta di intervento del Fondo curandone la pubblicazione sul sito della CONSAP e richiede eventuali documenti integrativi rispetto a quelli presentati dal danneggiato; b) delibera sulle domande di risarcimento presentate ai sensi dell'; c) delibera il rendiconto finanziario e approva la relativa relazione di accompagnamento; d) fornisce annualmente al Ministero dello sviluppo economico ogni elemento utile per la determinazione del contributo annuale dei mediatori.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2009-01-30;19#art-5

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