Art. 5
Funzioni del Comitato
In vigore dal 13 mar 2015
1. Il Comitato:
a) adotta gli atti di amministrazione affidando le attività conseguenti alla CONSAP sulla base di apposito atto convenzionale a titolo oneroso che disciplina tutti i servizi forniti dalla CONSAP medesima, ivi compresa la tenuta della contabilità, dei libri e della corrispondenza e la conservazione degli atti e dei documenti relativi alla gestione;
a-bis) determina in via generale i documenti e gli atti che i danneggiati devono produrre per l'esame della richiesta di intervento del Fondo curandone la pubblicazione sul sito della CONSAP e richiede eventuali documenti integrativi rispetto a quelli presentati dal danneggiato;
b) delibera sulle domande di risarcimento presentate ai sensi dell';
c) delibera il rendiconto finanziario e approva la relativa relazione di accompagnamento;
d) fornisce annualmente al Ministero dello sviluppo economico ogni elemento utile per la determinazione del contributo annuale dei mediatori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2009-01-30;19#art-5