Art. 11

Contributi annuali

In vigore dal 13 mar 2015
1. Il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo, è determinato entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del Codice. 2. Il contributo è versato al Fondo entro la data fissata nel decreto di cui al comma 1. Entro lo stesso termine annuale i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nell'esercizio chiuso nell'anno solare precedente quello del versamento. Il Fondo può chiedere ulteriori documentazioni comprovanti le dichiarazioni acquisite e, ove occorre, segnalare al Ministero dello sviluppo economico l'opportunità di chiedere all'IVASS eventuali ulteriori verifiche.

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urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2009-01-30;19#art-11

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