Art. 14

Rendiconto finanziario

In vigore dal 1 apr 2009
1. Il rendiconto finanziario del Fondo, deliberato dal Comitato ai sensi dell' entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, comprende le seguenti voci: a) in entrata: 1) contributi degli aderenti al Fondo di competenza dell'esercizio; 2) interessi su titoli; 3) interessi attivi diversi; 4) somme recuperate in dipendenza di azioni di surroga; 5) altre entrate, da indicare analiticamente; b) in uscita: 1) somme corrisposte per i risarcimenti ai sensi dell'articolo 115 del codice e relative spese di liquidazione; 2) spese di funzionamento; 3) oneri patrimoniali e finanziari; 4) altre uscite, da indicare analiticamente. 2. Al rendiconto è allegata una relazione, approvata dal Comitato, che illustra le singole voci del rendiconto. 3. Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione di cui al comma 1, il Comitato trasmette il rendiconto alla CONSAP che lo approva nei successivi trenta giorni. Il rendiconto approvato dalla CONSAP è trasmesso entro dieci giorni al Ministero dello sviluppo economico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2009-01-30;19#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo