Art. 12

Mancato pagamento dei contributi

In vigore dal 13 mar 2015
1. Decorsi inutilmente trenta giorni dal termine per il pagamento dei contributi stabilito ai sensi dell', comma 2, il Fondo dà notizia dell'inadempienza riscontrata all'IVASS, che provvede per quanto di sua competenza. 2. L'IVASS comunica al Fondo i provvedimenti di cancellazione dal registro adottati nei confronti dei mediatori inadempienti.

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urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2009-01-30;19#art-12

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