Art. 15

In vigore dal 1 gen 2009
1. In caso di scioglimento dell'istituto di patronato, l'organizzazione promotrice ha l'obbligo di: a) darne comunicazione agli assistiti ed alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni nonché, per l'estero, alle autorità diplomatiche e consolari; b) restituire tutta la documentazione in possesso relativa a prestazioni o interventi non ancora definiti alla data di scioglimento. 2. L' istituto di patronato ha l'obbligo, in caso di chiusura di una sede provinciale o zonale, di trasferire tutta la documentazione ad altra sede provinciale o ad altra sede zonale e di darne comunicazione all'assistito, al servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro ed alle sedi territoriale di competenza delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni.
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